1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
2. Il Comitato parlamentare è costituito dal Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare:
a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;
f) è informato sulle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.
4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.